Lo Statuto
STATUTO DELL’ UNIVERSITA’ POPOLARE DELLA TERZA ETA’ DI SUPERSANO “APPRENDERE SERENAMENTE….SEMPRE”
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
Il Comune di Supersano, facendo riferimento all’art. 33 della Costituzione Italiana e con il patrocinio dell’Università di Lecce, dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce, della Biblioteca Provinciale di Lecce, del Presidente della Provincia di Lecce, del Presidente della Regione Puglia, dell’Istituto Statale d’Arte di Poggiardo e dell’Istituto Comprensivo di Supersano Istituisce presso il Comune di Supersano, l’Università Popolare della terza età e del tempo libero denominata
"Apprendere serenamente….sempre ".
L'Università Popolare della Terza Età e del tempo libero, in seguito indicata U.P.T.E, ha sede a Supersano, in Piazza IV Novembre, presso la sede municipale;
ARTICOLO 2 - OGGETTO E SCOPO
L' U.P.T.E non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è apartitica e aconfessionale.
In particolare essa si prefìgge di promuovere e contribuire alla formazione culturale continua, lungo tutto l’arco della vita, degli associati e di favorire la partecipazione degli stessi alla vita sociale mediante iniziative concrete, al fine di far conseguire ad essi un più elevato livello culturale.
Per l'attuazione dei propri scopi essa si propone di:
- favorire il dialogo, l'incontro e il confronto fra le diverse generazioni per una maggiore comprensione e comunicabilità sociale;
- elaborare proposte culturali che valorizzino le potenzialità della terza età, contribuendo a migliorare la qualità della vita a Supersano;
- in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali ed Educative del Comune, organizzare corsi ed iniziative formative, viaggi culturali, animare ed incoraggiare programmi socio-culturali ricreativi (attività teatrali e culturali, mostre, concerti musicali, conferenze, dibattiti, visite a musei e a gallerie d’arte ecc.), promuovere attività editoriali collegate all'attività dell'Associazione;
- l' U.P.T.E può collaborare o gemellarsi con le U.P.T.E di città italiane e/o dei paesi europei aventi gli stessi obbiettivi, tramite i progetti europei “Socrates – Grundwigh – Comenius - Interreg ecc”;
- attivare studi, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell'età libera, sull'educazione e sulla formazione.
Per lo svolgimento delle suddette attività l' U.P.T.E può avvalersi sia di prestazioni retribuite di esperti esterni, sia della collaborazione volontaria e gratuita da parte dei soci.
L' U.P.T.E può svolgere qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi fìssati nel presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari ed utili alla realizzazione dei suddetti scopi.
ARTICOLO 3 - PATRIMONIO
II patrimonio dell' U.P.T.E è costituito da:
- beni mobili e immobili che pervengono alla medesima a qualsiasi titolo;
- donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fìsiche;
e) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio
ARTICOLO 4 - FONDI DI DOTAZIONE
Per l'adempimento dei suoi compiti l' U.P.T.E dispone delle seguenti entrate:
- finanziamenti Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali e Comunitari;
- eventuali versamenti volontari effettuati da chiunque aderisca all' U.P.T.E.;
- redditi derivati dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
ARTICOLO 5 - REQUISITI PER DIVENTARE SOCIO
II numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, dal proprio sesso, cittadinanza e professione ed età.
L'adesione all' U.P.T.E non comporta obblighi di finanziamento.
ARTICOLO 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando il proprio nome, cognome, residenza, luogo di nascita unitamente alla attestazione di accettare e di attenersi al presente statuto.
Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni verifica che i richiedenti siano in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto.
La qualifica di socio diviene effettiva dopo la pronuncia di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al socio verrà consegnata la tessera sociale.
Nel caso in cui la domanda venga respinta o nel caso di divergenze con il Consiglio Direttivo l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci la quale si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione ordinaria.
ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazione promosse dall' U.P.T.E;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la stessa;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci regolarmente in possesso della tessera sociale.
ARTICOLO 8 - DOVERI DEI SOCI
II socio è tenuto:
- al rispetto del presente statuto;
- ad osservare le delibere degli organi sociali, a mantenere irreprensibile condotta
civile e morale all'interno e fuori dell' L'Università Popolare della Terza Età.
- a mettere a disposizione degli associati, in modo gratuito, le proprie abilità, le competenze e le proprie esperienze professionali per l’organizzazione e la realizzazione delle attività programmate, nonchè di corsi, convegni, seminari ecc., per un apprendimento cooperativo e continuo, allargato a tutti i soci.
ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- recesso;
- Esclusione.
Chiunque aderisca all' U.P.T.E può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà e recedere dalla medesima. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'esclusione del socio per:
- inosservanza di quanto previsto nel presente statuto o delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- denigrazione dell' U.P.T.E, dei suoi organi sociali o di chiunque aderisca
alla medesima.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell' U.P.T.E :
- Il Presidente;
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Ha la rappresentanza dell’ U.P.T.E. di fronte ai terzi ed anche in giudizio; ha l’uso della firma sociale, convoca e presiede l’ Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Egli coordina le attività dell’ Associazione, cura l’attuazione delle delibere dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Assume tutte le iniziative atte a garantire il regolare funzionamento dell’ U.P.T.E. e a promuoverne la crescita e lo sviluppo.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di quest’ ultimo, la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano d’età.
ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all' U.P.T.E ed è l'organo sovrano dell' U.P.T.E stessa.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 degli associati.
La convocazione è fatta tramite avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell' U.P.T.E almeno otto giorni prima e da inviare ai soci entro lo stesso termine.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e da un segretario eletto in seno alla stessa.
ARTICOLO 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile
per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Essa inoltre:
Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell' U.P.T.E ;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell' U.P.T.E ;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea di seconda convocazione può svolgersi nello stesse giorno fissata per la prima.
ARTICOLO 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente Statuto, o sullo scioglimento dell' U.T.E è indispensabile la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevoli di almeno tre quinti dei partecipanti.
ARTICOLO 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L' U.P.T.E è amministrata da un Consiglio Direttivo di 7 membri composto:
- da tre rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno di Minoranza;
- da numero quattro componenti provenienti dal mondo della Cultura, delle arti e dei mestieri
eletti dall’ Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vice – Presidente e il Segretario.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e deve essere rieletto.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivi, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cooptato.
ARTICOLO 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:
- gestione dell' U.P.T.E in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea
e, in particolare, il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli
indirizzi ricevuti;
- l'ammissione all' U.P.T.E di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell' U.P.T.E .
II Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente che su deliberazione del Consiglio Direttivo può delegare la rappresentanza dell'
U.P.T.E ad altri membri del Consiglio stesso.
- il vice Presidente che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le
mansioni;
Il Segretario, eletto dall’Assemblea dei soci, cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione e redige i verbali delle sedute del Consiglio.
ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta tre Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera, contenente il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Collegio, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza, in cui la convocazione può essere fatta anche 24 ore prima.
Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie del Consiglio Direttivo. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.
ARTICOLO 19 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Gli esercizi finanziari dell' U.P.T.E chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
All' U.P.T.E è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzo di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' U.P.T.E stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare attività istituzionali.
ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO
L' U.P.T.E ha una durata illimitata, in caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni forniti dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 Legge 2dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 21- FINANZIAMENTO
L’U.P.T.E. ha autonomia gestionale e finanziaria. Sono ammessi i seguenti finanziamenti:
- contributi di enti pubblici e privati;
- contributi derivanti dalle attività dei gruppi di volontariato;
- contributi, ordinari e straordinari da parte di quanti abbiano a cuore i problemi della Terza Età.